Art. 2.
(Istituzione del programma per la lotta al divario nell'accesso alle nuove tecnologie a livello internazionale).

      1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il programma per la lotta al divario nell'accesso alle nuove tecnologie a livello internazionale, di seguito denominato «programma».
      2. Il programma prevede la realizzazione, in accordo con il Ministero degli affari esteri, di interventi:

          a) di informazione, formazione e sensibilizzazione per favorire la conoscenza nei Paesi in via di sviluppo delle potenzialità connesse all'accesso alla rete INTERNET e ad altre fonti di informazione, in particolare telematica;

          b) di cooperazione formativa e industriale nei Paesi in via di sviluppo con particolare attenzione alla diffusione

 

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delle conoscenze informatiche e linguistiche necessarie per l'uso consapevole della rete INTERNET, tenendo conto delle esigenze delle popolazioni locali e delle loro caratteristiche culturali e sociali nonché garantendo che le fasi del processo di diffusione delle nuove tecnologie siano graduali;

          c) mirati alla diffusione di accessi pubblici e di nuove tecnologie, individuando le modalità necessarie atte a conciliare tali accessi con gli interventi nei settori delle tecnologie tradizionali;

          d) per la creazione e la valorizzazione di una industria tecnologica locale, in grado di tutelare le culture originarie e la loro diffusione, nonché di evitare fenomeni di obsolescenza tecnologica e scientifica, anche attraverso progetti di cooperazione internazionale volti a valorizzare e a sviluppare centri di ricerca in loco e funzionali alle diverse esigenze locali;

          e) di sostegno per dotare i Paesi in via di sviluppo di infrastrutture tecnologiche atte a garantire l'accesso a tutti gli abitanti, anche attraverso la installazione di postazioni pubbliche sul territorio nazionale, nonché di diffusione di sistemi open source, free software e di applicazioni locali nelle lingue nazionali dei Paesi in via di sviluppo;

          f) di sostegno per la realizzazione di canali educativi nazionali o internazionali per l'istruzione a distanza;

          g) di sostegno a progetti pilota innovativi a forte valenza sociale.

      3. Il programma si avvale di un centro tecnico di sostegno e di un comitato di controllo ed indirizzo istituiti ai sensi dell'articolo 3, nonché di ulteriori strutture ritenute necessarie per lo svolgimento degli interventi di cui al comma 2.
      4. Il programma è articolato in piani operativi. Ogni tre anni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere consultivo del centro tecnico di sostegno e parere vincolante del comitato

 

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di controllo ed indirizzo, sono indicati i settori di intervento, le campagne e gli obiettivi dei piani operativi del programma, nonché la ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4.